ADR 2019: cosa cambia nel trasporto delle merci pericolose?

ADR 2019: cosa cambia nel trasporto delle merci pericolose? Scopri le principali novità contenute nell’Accordo Internazionale che disciplina il trasporto delle merci pericolose per via stradale (ADR) leggendo l’articolo di Andrea Quaranta uscito sul portale teknoring.com ADR 2019: quali novità per il trasporto di merci pericolose?

ADR le novità del 2019

Fra le modifiche più significative, si segnalano quelle relative a:

Consulente ADR e responsabilità del trasportatore

1. Estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (il cosiddetto “consulente ADR”). Come è noto, tutte le aziende che eseguono operazioni di carico, riempimento, scarico, imballaggio e/o trasporto di merci pericolose devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti (consulente ADR), come previsto dal cap. 1.8.3.1 dell’ADR. Con l’ADR 2019 si estende tale obbligo anche alle aziende che eseguono esclusivamente spedizione di merci pericolose (e che quindi si identificano esclusivamente come mittenti);

2. Responsabilità del trasportatore: in relazione alla responsabilità del trasportatore, il paragrafo 1.4.2.2.2 è stato modificato nel senso che il trasportatore, oltre a confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori [nel caso del 1.4.2.2.1(a), (b), (e) e (f)], può confidare anche su quello che è certificato nel “certificato di riempimento del container/veicolo” fornito conformemente al 5.4.2. [nel caso del 1.4.2.2.1 (c)].

Esenzione per unità di trasporto, materie con codici cisterna con il segno (+) e nuova classificazione merci corrosive

3. Modifiche per l’esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6. Con l’ADR 2019 sono stati meglio esplicitati alcuni aspetti della gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR), tra cui: a) la quantità totale massima per ogni categoria di trasporto, circa la quale si specifica che deve corrispondere al valore calcolato di 1000; b) il calcolo della quantità massima totale per unità di trasporto per gli oggetti, che deve essere riferita alla massa lorda in kg degli stessi, senza gli imballaggi;

4.Disposizioni particolari per materie con codici cisterna con il segno (+)
Le materie e gruppi di materie, per le quali il segno “(+)” compare dopo il codice cisterna nella colonna (12) della tabella A del capitolo 3.2, sono sottoposte a disposizioni particolari: l’uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie è autorizzato soltanto se questo è specificato nel certificato di approvazione del tipo.

5. Nuovo metodo di classificazione per le merci corrosive (classe 8). Viene introdotto il cap. 2.2.8.1.6 che descrive i Metodi alternativi per l’assegnazione del gruppo di imballaggio alle miscele – Approccio graduale. Fermi restando i criteri che assegnano priorità ai dati esistenti sull’uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (dati dal cap. 2.2.8.1.5), viene introdotto un approccio graduale che consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con l’approccio previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

ADR 2019: le tempistiche

Ogni anno dispari avviene la pubblicazione di una nuova versione dell’ADR. Le novità dell’ADR 2019 sono entrate formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019, con il consueto periodo transitorio di 6 mesi – fino al 30 giugno 2019 – in cui le disposizioni dell’ADR 2019 potranno essere applicate su base volontaria.

Tutte le altre novità dell’ADR 2019

L’articolo di Andrea Quaranta esamina nel dettaglio le modifiche più rilevanti concernenti i seguenti argomenti:

  • L’apparato definitorio
  • Consulente per la sicurezza
  • Responsabilità del trasportatore
  • Classificazione di pericolo delle materie corrosive e degli oggetti contenenti merci pericolose
  • Disposizioni particolari per materie con codici cisterna con il segno (+)
  • Trasporto di materie pericolose con controllo della temperatura
  • Modifiche per l’esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6
  • La “nuova” gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose
  • Pile e batterie al litio

Per il contenuto integrale dell’articolo si rimanda al portale teknoring.com

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