
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
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Le previsioni di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e quelle contenute nel Piano paesaggistico provinciale hanno un oggetto non sovrapponibile: in particolare, il secondo non intende disciplinare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma si limita a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone, per alcuni dei quali non è consentita la realizzazione di impianti di produzione di energie. Dalla mancata adozione delle linee guida previste dal comma 10 del citato art. 12, comma 7, non si possono far discendere profili di illegittimità del piano paesaggistico, poiché le linee guida riguardano esclusivamente i criteri per il procedimento di autorizzazione unica ed esulano dalle più ampie valutazioni eseguite in sede di adozione di piano paesaggistico. La questione, peraltro, risulta oggi superata dall’adozione delle linee guida nazionali del 2010.
È plausibile ritenere che la disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla stessa Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale costituite dal frazionamento della struttura con chiome di alberi. Nella specie, il Collegio ha respinto il ricorso con il quale si chiedeva l’annullamento di un parere del Ministero dei beni culturali ed ambientali, che aveva espresso parere contrario alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e alle opere connesse e le infrastrutture necessarie al loro funzionamento.
Non è possibile escludere aree con destinazione non produttiva, che rappresentano una parte cospicua del territorio comunale, dalla realizzazione di una determinata tipologia di opere (gli impianti per produrre energia) fino ad allora permessa, perché altera le destinazioni d’uso, modificandone il contenuto, per di più in senso sfavorevole. Sebbene non possa in astratto venire del tutto precluso all'Amministrazione comunale di porre restrizioni all'installazione di impianti per la produzione di energia, si deve tuttavia trattare, perché siano legittime, di limitazioni puntuali, adeguatamente giustificate dalla peculiarità della situazione, dovendosi in generale presumere l'idoneità a ricevere tali impianti dell' intero territorio comunale, in disparte le aree sottoposte a vincoli paesaggistici o equivalenti.
Il soddisfacimento dell’obbligo di produrre una quota minima di energia da fonti rinnovabili, introdotto dal D.LGS n. 79/99, il c.d. Drecreto Bersani, può avvenire sostanzialmente attraverso: l’acquisto di certificati verdi, per una quantità corrispondente alla quota assoggettata all’obbligo; la messa in esercizio di nuovi impianti alimentati da F.E.R., ai quali verranno concessi i relativi certificati verdi o, infine, l’importazione di energia rinnovabile da altri paesi, che adottano analoghi strumenti di incentivo, su base di reciprocità.
I certificati verdi possono essere negoziati o attraverso contratti bilaterali, conclusi fra i detentori dei titoli e i produttori/importatori soggetti all’obbligo, oppure attraverso il libero scambio sul mercato organizzato e regolamentato dal G.M.E.