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Responsabilità per danno all’ambiente - Danno ambientale - Risarcimento
In questa sezione trovi approfondimenti sull'evoluzione normativa del danno all'ambiente e commenti alle sentenze più significative.
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bonifica dei siti contaminati,
pareri legali sul danno ambientale e assistenza legale specializzata nei giudizi per danno ambientale.
Responsabilità per danno ambientale: presunzione di un nesso di causalità? - Giuseppe Gagliardo
02/07/2010
Il 9 marzo 2010, la Corte di Giustizia della Comunità Europea si è pronunciata sui procedimenti riuniti C-379/08 e C-380/08, con i quali sono stati posti alcuni quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione del principio “chi inquina paga”.
Le cause principali concernono il territorio di Priolo dichiarato sito di interesse nazionale ai fini della bonifica e, in particolare, la Rada di Augusta, interessata da fenomeni ricorrenti di inquinamento ambientale la cui origine risalirebbe già agli anni ’60: da allora, numerose imprese, operanti nel settore degli idrocarburi e della petrolchimica, si sono installate e/o succedute in questo territorio. La zona ha costituito oggetto di una...
Danno ambientale e art. 2051 c.c.: responsabilità e onere della prova - Tribunale di Venezia, n. 304/2010
21/04/2010
La previsione dell’art. 2051 del c.c. per le ipotesi di danno ambientale pone il danneggiato in una condizione di estremo favore, perché lo esonera dall’onere della prova della colpa del danneggiante, prevedendo una sostanziale responsabilità oggettiva a carico dello stesso.
Tuttavia, a fronte di tale condizione di favore, è richiesta una rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità, ed in particolare della condotta positiva od omissiva concretamente tenuta dal danneggiante, del nesso causale tra la condotta e l’evento, del danno, determinato con la condotta e nei limiti in cui sia ad essa attribuibile.
(Nel caso di specie ? caratterizzato dal fatto che il soggetto “inquinante”, diverso dall’attuale proprietario, si è espressamente assunto la responsabilità civile del danno ambientale causato con la propria attività industriale, con la stipula di un accordo transattivo ? il Tribunale ha sottolineato che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del terreno, acquirente dal soggetto inquinante, il danno che deve essere dimostrato deve essere ulteriore e diverso rispetto a quello già considerato nella transazione. Tale dimostrazione non può desumersi aprioristicamente dalla sussistenza del diritto di proprietà per un lungo periodo di tempo).
Inquinamento ambientale risalente nel tempo: quale disciplina applicare ratione materiae? - Giuseppe Gagliardo
18/01/2010
Dopo aver visto quale disciplina applicare all'inquinamento ambientale risalente nel tempo
ratione temporis, oggi approfondiamo il pensiero dell'Avv. generale Kokott sulla disciplina applicabile all'
inquinamento pregresso ratione materiae...
La direttiva 2004/35/CE si applica ai soli
danni ambientali causati dall’esercizio di attività professionali: il presupposto primario di una eventuale responsabilità per i danni ambientali, compresi quelli a carattere diffuso, discende dall’essere stati cagionati a motivo di detta attività professionale. In sostanza, secondo l’avvocato generale, il fatto che le cause principali abbiano ad oggetto l’accertamento della responsabilità per danni causati...
Inquinamento ambientale risalente nel tempo: quale disciplina applicare ratione temporis? - Giuseppe Gagliardo
05/01/2010
Fenomeni di inquinamento ambientale che hanno avuto origine in epoche lontane, presumibilmente non oltre l’immediato dopoguerra: quale disciplina si deve applicare?
Nel caso concreto, l’amministrazione ha obbligato le imprese a procedere al risanamento dei danni ambientali esistenti, senza alcuna distinzione fra inquinamento pregresso e quello attuale e senza alcun accertamento della misura della responsabilità per il danno cagionato di ciascuna impresa...
Il 22 Ottobre 2009 sono state presentate le conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott per rispondere ad alcuni di questi interrogativi...