
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
Login (recupera password)
Il D.lgs n. 205/10, oltre ad abrogare l'art. 181 bis del TUA, che conteneva la definizione di materia prima secondaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, ha introdotto nel TUA l’articolo 184 bis, che ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità, le caratteristiche del sottoprodotto e l'art. 184 ter, che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto. Si tratta di un criterio di classificazione innovativo, che, nella sostanza, ove rapportato alla previgente nozione di materia prima secondaria ne amplia la sfera.
La provenienza da siti bonificati, senza ulteriori interventi di caratterizzazione, postula la natura pericolosa delle terre e rocce di scavo: le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. La comunicazione del codice CER 170504 implica dunque unicamente la possibilità di trattare terre e rocce di scavo non pericolose.
Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene. In materia di rifiuti provenienti da demolizione edilizia (qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi) perché possa escludersi la ricomprensione di essi nel concetto, penalmente rilevante, di rifiuto, deve trattarsi di materiali che vengano reimpiegati nello stesso cantiere...
Quando un veicolo può dirsi fuori uso? è considerato fuori uso un veicolo quando a) è consegnato ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite un soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso; b) ricorre uno dei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) l’autorità amministrativa o giudiziaria emana uno specifico provvedimento; d) in ogni altro caso, il veicolo, ancorchè giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.