
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
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La legittimazione alla partecipazione alla conferenza di servizi decisoria è circoscritta alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull’oggetto del procedimento intese, concerti, nulla-osta o assensi. Va considerato come acquisito l'assenso dell'Amministrazione, la quale, pur regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi [...]. L’Amministrazione pubblica può sempre impegnarsi in via pattizia con un soggetto privato con convenzioni riguardanti, inter alia, la localizzazione di un impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili che, in base ai principi affermati dalla C.C. nella sentenza 14/10/05 n. 383, sono finalizzate a prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell’impatto associabile ad impianti energetici.
La valutazione di impatto ambientale presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. La P.A., nel rendere il giudizio di VIA, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti.
La legittimazione all’accesso (ed alla correlativa tutela processuale) compete, oltre che alle persone fisiche, agli enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi dotati di sufficiente rappresentatività e aventi finalità statutarie direttamente ricollegabili all'oggetto dell'istanza; inoltre, con specifico riferimento al Codacons, è stata più volte riconosciuta la sua legittimazione ad esercitare il diritto di accesso (e ad azionare la correlativa tutela processuale) in ordine a documenti amministrativi incidenti sull’ambiente e sugli interessi dei consumatori e degli utenti di pubblici servizi.
Nel caso in cui l’amministrazione regionale riscontri una difformità fra il progetto definitivo e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità, gli atti con i quali la stessa amministrazione da un lato comunica alla società istante di provvedere all’avvio di un nuovo procedimento con l’applicazione delle norme di legge e del regolamento vigenti al momento di presentazione dell’istanza stessa e, dall’altro, indica le istruzioni generali in merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, sono privi di immediata e diretta lesività per la posizione della società ricorrente, in quanto non determinano alcun arresto procedimentale, né con riguardo alla valutazione di impatto ambientale, né con riguardo al rilascio dell’autorizzazione unica regionale prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.