
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
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Il sostanziale protratto silenzio a livello nazionale circa l’individuazione delle linee guida sulla localizzazione degli impianti alimentati da energie rinnovabili, prescritte dalla disciplina legislativa, ha di fatto creato enormi difficoltà nelle gestione delle pratiche sul territorio: l'esclusione genericamente disposta per “tipologia di capacità produttiva”, per di più parificando suoli dalla capacità I alla III non pare rispettosa del dettato normativo là dove riferito alla “peculiarità di singole aree” che presuppone appunto al limite una analisi e motivazione puntuale e non certo generica.
1. D.I.A.: L’art. 1-quater del D.L. n. 105/2010 consente la salvezza degli effetti dei titoli abilitativi formatisi in relazione ad impianti di energie rinnovabili recanti soglie superiori rispetto alla disciplina statale, per effetto di leggi regionali dichiarate poi incostituzionali (Corte Cost. n. 119/2010). 2. Permesso di costruire: l’art. 11 del DPR n. 380/2001, nel prevedere che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, richiede, quale titolo astrattamente idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire, la sussistenza di una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente...
Il potere soprassessorio del Comune in materia di D.I.A. e realizzazione di un impianto fotovoltaico (sospensione della pratica Dichiarazione di Inizio Attività. in attesa della adozione di indirizzi interpretativi ed operativi), si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, e non è contemplato dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 387 del 2003 e DPR n. 380 del 2001). Infatti, in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da questa previste.
Il divieto alle regioni, in assenza di linee guida nazionali di porre limiti di edificabilità agli impianti su determinate zone del territorio vale, a maggior ragione dei confronti degli enti locali, perché privi della relativa potestà, come attualmente confermato nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. del 10 settembre 2010) che abilitano le sole regioni, con esclusione dei comuni e delle province a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente attraverso un'apposita istruttoria.