
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
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L'art. 9 della L. 447/95 non può essere riduttivamente inteso come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata, in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione.
L’art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d’intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000, tanto che è legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti, anche attraverso apposita relazione dell’ARPA, il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico.Tale orientamento giurisprudenziale ribadisce la necessità di valorizzare la ridetta norma, attraverso un’interpretazione logica e sistematica che tenga conto del contesto in cui la stessa si colloca...
Il potere regolamentare comunale non può spingersi fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze di carattere scientifico.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.606/1 lett.d) ed e) cpp., deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagini, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio. Il criterio di valutazione, al quale deve riferirsi il GIP non è l'innocenza dell'imputato, ma l'utilità o meno del dibattimento, anche in presenza di elementi contraddittori o insufficienti. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento, relativa all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.