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Fantasia , manipolazioni interpretative ed (in)certezza giuridica di Andrea Quaranta

In attesa dei nuovi servizi che prossimamente saranno disponibili sul sito di Natura Giuridica - che vi illustrerò nel prossimo editoriale - inizio questo 2010 con alcune rapide considerazioni su una sentenza (Consiglio di Stato, n. 5256/09) che ho pubblicato lo scorso 7 dicembre 2009, relativa ad un tema spinoso: la disciplina dell’MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) e quella applicabile alle acque sotterranee, emunte durante i procedimenti di bonifica, quest’ultima già oggetto di alcune sentenze pubblicate sul sito di Natura Giuridica (TAR Cagliari, 549/09; TAR Palermo, 540/09), e di alcuni post sul blog (Acque emunte e bonifica: quale gestione?; Bonifica siti contaminati: acque emunte; Accanimento interpretativo).

Come sapete, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, negli ultimi anni diversi Tribunali Amministrativi Regionali hanno affrontato numerose questioni interpretative di alcune regole tecniche, fissate dal D.M. n. 471/99, il quale, prima della “riforma” del 2006, dettava i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Nel passaggio dall’“effimera euforia regolamentare” alla sua applicazione pratica, tuttavia, le agognate regole si sono rivelate approssimative e/o contraddittorie, tanto che il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, in riferimento ai siti inquinati di interesse nazionale, poterle integrare e/o modificare...addirittura aggirando il procedimento e la forma dell’atto per introdurre modifiche al dm 471/99, recependo in toto alcuni discutibili pareri dell’ISS all’interno di conferenze di servizi decisorie, nell’ambito delle quali, inoltre, sono stati imposti obblighi e oneri particolarmente pesanti in materia di gestione delle acque emunte dalla falda.

In relazione all’MTBE - che, a causa della sua fumosa classificazione, ha costretto il Giudice amministrativo a piroette interpretative - il Consiglio di Stato ha analizzato una vicenda peculiare, consistente nel fatto che il valore limite dell’MTBE era stato proposto, in via consultiva, dall’Istituto Superiore di Sanità (il quale, peraltro, ha successivamente “corretto il tiro”!) ed introdotto dal Ministero dell’Ambiente come obbligo, attraverso le prescrizioni delle Conferenze di servizi decisorie, relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale, per tutti i tipi di scarichi delle acque emunte, provenienti dalle falde sotterranee.
Il Collegio ha affermato che l’integrazione dei parametri del DM n. 471/1999 degli obiettivi di qualità da rispettare, introdotti dalla Conferenza di servizi ministeriale in base al parere dell’Istituto Superiore di sanità, per tutti i tipi di scarico delle acque emunte è illegittima.
L’integrazione, o la modifica del DM 471/1999 e, quindi, dei valori-limite stabiliti per la bonifica, infatti, può avvenire solo con l’osservanza del procedimento, definito ex lege, dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, e non con prescrizioni amministrative ministeriali.

In relazione alla gestione delle acque emunte dalla falda, il Consiglio di Stato ha evidenziato che deve essere disattesa la tesi ministeriale in base alla quale, “per precise ragioni di principio”, il risanamento deve garantire “l’uso incondizionato della risorsa idrica” e, quindi, l’uso potabile delle acque, ai sensi del D.M. 471/1999.
La modifica apportata dal legislatore con l’art. 243 del “Testo Unico Ambientale”, infatti, non ha fatto altro che chiarire un principio “già insito del D.Lgs. n. 152/1999”, ovverosia che gli scarichi di acque provenienti da bonifica devono “attenersi ai limiti di emissione delle acque reflue industriali” e, in relazione allo scarico in fognatura, pur considerata la norma speciale (art. 243, comma 1, cit.), all’art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, che rinvia ai valori dell’allegato 5 e relativa tabella ...

Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha messo un po’ d’ordine nella confusione interpretativa che ha caratterizzato gli ultimi anni la materia, statuendo in modo chiaro e netto non solo che gli organi tecnico-scientifici, benché ispirati a fini precauzionali e/o conservativi, non sono abilitati ad introdurre obblighi o prescrizioni non previsti dalla norma primaria, ma anche che pretendere l’osservanza di valori-limite molto restrittivi, basandosi su astratte questioni di principio, a prescindere da qualsivoglia considerazione legislativa e da ogni contestualizzazione, rischia di creare danni inutili ed ingiustificati alle imprese coinvolte nei procedimenti di bonifica, senza peraltro garantire all’ambiente interessato dalle stesse operazioni alcun significativo vantaggio pratico.

Nessuno dubita della necessità di modificare in melius le (troppe!) norme scritte in modo scoordinato, frammentario e contraddittorio dal nostro disinvolto legislatore: ma la ricerca di soluzioni adeguate (dal punto di vista ambientale, sociale, economico) può spingersi fino a piegare le regole della formazione degli atti legislativi/amministrativi, disinteressandosi dell’efficacia globale degli interventi?
Io dico proprio di no.

Per un approfondimento, leggi l’articolo integrale sulla rivista ECO, tecnologie per l’ambiente, bonifiche e rifiuti, DEA edizioni
04/01/2010

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[06/04/2010]   Energie rinnovabili fra sostenibilità economico-ambientale e coerenza normativa di Andrea Quaranta


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