Energie rinnovabili fra continuità ed innovazione: a quando una vera ed autorevole politica energetico-ambientale? di
Andrea QuarantaNovità estive in materia di
energie rinnovabili: pubblicato il
nuovo conto energia, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia fiscale, “sanatorie amministrative” in materia di autorizzazioni per le rinnovabili.
In attesa che “Godot” (le
linee guida sulle rinnovabili) mette la sua firma in Gazzetta Ufficiale...
Come sapete, lo Studio di
consulenza legale ambientale Natura Giuridica tratta le tematiche ambientali a 360 gradi: dalla gestione delle acque a quella dei rifiuti, dalla bonifica dei siti contaminati alle problematiche connesse ai negativi effetti causati dal danno ambientale, dalla tutela del paesaggio a quella degli animali, passando per l’inquinamento elettromagnetico, quello acustico e quello atmosferico, senza contare la tutela alimentare e del consumatore, i cambiamenti climatici, i delicati rapporti fra economia e ambiente.
Ma l’argomento principe della mia attività di consulente ambientale è quello dell’energia.
Molti di voi mi hanno contattato per avere pareri legali in ordine alle più svariate problematiche connesse alla gestione del
diritto dell’energia: dal
privato che “ha sentito dire” che ci sono ottime possibilità di guadagno affittando
terreni agricoli a imprese del settore
fotovoltaico alle
imprese interessate ad investire fior di quattrini nelle rinnovabili, ma che si trovano a dover fronteggiare quotidianamente una burocrazia di una lentezza esasperante, che quando si muove, tuttavia, lo fa con la grazia di un elefante in un piccolo negozio di cristalleria...
E ancora, dall’
agricoltore che ha deciso di investire tempo e denaro in energie alternative, ma non sa come muoversi dal punto di vista giuridico ed economico, alla
multinazionale straniera decisa ad investire nel paese del sole ma che, conoscendo la propensione italica alla
complicazione burocratica
e alla lentezza amministrativa - nemici giurati dell’innovazione e del progresso tecnologico e sociale - decide di affidarsi ad un
professionista del settore, in grado di seguire passo dopo passo il complesso iter delle autorizzazioni e degli incentivi, e di accelerarlo, tagliando i tanti, ed inutili, tempi morti che si materializzano di tanto in tanto, in modo inopportuno, durante il percorso verso un futuro più sostenibile.
Il
diritto dell’energia è il ramo del diritto ambientale più “attivo”, attuale, strategico: dopo anni di sprechi (anche) energetici, i rapidi cambiamenti climatici, la progressiva diminuzione dei combustibili fossili e i recenti - e sempre più frequenti - disastri ambientali connessi all’estrazione degli idrocarburi hanno imposto un drastico cambiamento di rotta, che solo ultimamente sembra essere stato recepito non solo dai cittadini, sempre più consapevoli dell’importanza del loro comportamento in campo energetico-ambientale, ma anche dai governi, di solito particolarmente riottosi a riformare, ad innovare, a progredire...
E così, anche nel nostro Paese il legislatore sembra essersi dato una mossa, come si suol dire, anche se - ad onor del vero - non sempre questo entusiasmo normativo si è accompagnato ad una autorevole, lungimirante politica ambientale.
Ad ogni modo, in quest’ultima “tornata estiva” - l'estate, negli ultimi anni, è diventata famosa per aver sfornato grandi, e spesso sciagurate, involuzioni normative in campo ambientale, nascoste fra le pieghe di decreti recanti disposizioni in tutt’altri settori del diritto - il nostro nomoteta è intervenuto in maniera copiosa nel settore del diritto dell’energia.
Tanto per cominciare, in luglio sono state definitivamente approvate le
linee guida sulle rinnovabili, dopo quasi sette anni di estenuante attesa, durante i quali le regioni hanno fatto un po’ quello che gli saltava in mente, con gravi ripercussioni sull’economia. Adesso che è arrivato
Godot manca “solo più” (come si dice da queste parti?) la sua “firma”, vale a dire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe essere imminente, considerato il fatto che il 24 agosto 2010 è stato pubblicato in G.U. il
decreto 6 agosto 2010 (approvato negli stessi giorni in cui finalmente veniva pronunciato il sì definitivo alle linee guida sulle rinnovabili), quello sull’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare: il
conto energia, per dirla in una parola sola?che ha introdotto anche alcune norme di immediata applicazione, sulle quali Natura Giuridica si soffermerà con dovizia di particolari nei prossimi giorni, sia sulle pagine del sito che su quelle del blog.
Il 18 agosto è stata la volta della
L. n. 129/10, che ha convertito uno degli innumerevoli decreti legge con cui si porta avanti la baracca-Italia: il c.d.”sblocca reti” contiene, sì, delle precisazioni in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti a biomassa e biogas, e la previsione di regole anti-speculazione per gli impianti a fonti rinnovabili, ma introduce anche una sanatoria per gli impianti realizzati con D.I.A. (
denuncia di inizio attività) laddove era richiesta l’autorizzazione unica...
A ben vedere, in un “certo senso” si può dire che ha il legislatore ha introdotto un sistema semplificato: cominciando con sanatorie anche in questo settore, gli operatori del settore possono “stare certi” che sarà sufficiente la semplice DIA per realizzare un impianto alimentato da energia rinnovabile, perché tanto prima o poi ci sarà qualcuno che ci metterà un’altra pezza...
Il 25 agosto, infine, è stata la volta della
risoluzione 88/E dell’Agenzia delle Entrate, con la quale è stato precisato il regime fiscale delle Tariffe che incentivano gli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici (tariffa onnicomprensiva).
In estrema sintesi, la risoluzione 88/E del 25 agosto ha stabilito che, ai fini fiscali, la linea di demarcazione ai fini dell’esenzione IVA per la tariffa onnicompreniva è stata stabilita rispetto all’utilizzo dell’energia:
“atteso che tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici (detta anche conto energia), si ritiene che la stessa non assuma rilevanza ai fini dell’IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kw. Tale interpretazione discende dalla considerazione che l’immissione in rete di energia, quando è effettuata alle suddette condizioni, non configura un’attività commerciale svolta abitualmente in quanto l’impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali”.
In dottrina ci si è già accapigliati sul significato di quell’“oppure”, interpretato come “purchè”: ad ogni modo, Natura Giuridica approfondirà nel dettaglio anche questo argomento, di vitale importanza in un settore che, al di là del dato prettamente giuridico-normativo, vive anche (se non soprattutto, nel nostro Paese...) di incentivi e di agevolazioni.
E, purtroppo, anche di continue sanatorie, che minano qualsiasi velleità riformatrice autorevole, e degna di questo nome.
03/09/2010