
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
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All’interno del più ampio procedimento di bonifica possono ricorrere più passaggi o sub procedimenti che danno vita a fasi di attività distinte, che trovano la loro sede naturale di manifestazione in conferenze sia di natura istruttoria e sia di natura decisoria. Queste ultime, recano statuizioni che assumono valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati, solo con l’adozione del provvedimento finale (cfr. Cons. St., VI, 18 aprile 2011 n. 2378). Di conseguenza, avendo ciascuna conferenza (e il relativo decreto che ne consacrava l’esito mediante approvazione del relativo verbale) dato vita ad una pronuncia definitiva su ciascuna istanza, ne consegue che la stessa, ove ritenuta insoddisfacente, per effetto delle condizioni o prescrizioni imposte alla pronuncia di accoglimento dell’istanza...
In materia di bonifica dei siti contaminati, l’amministrazione procedente deve preavvisare i soggetti destinatari dei provvedimenti contenenti prescrizioni volte alla bonifica dei siti stessi, in modo da consentire il loro intervento nel procedimento per ogni utile collaborazione sulla situazione dei luoghi in modo e sul contenuto dei provvedimenti più opportuni da adottare.
L’art. 11 del d.m. n. 471/99 si riferisce alla possibilità di articolazione “per fasi” della bonifica in virtù della particolare complessità per la natura degli interventi (ovvero per estensione dell’area), mentre l’Allegato 4, II, 9 a tale d.m. richiede una dettagliata motivazione del progetto preliminare dal punto di vista tecnico, di sicurezza ambientale e di tutela della salute pubblica della richiesta di modifica progettuale in tal senso.
Al principio chi inquina paga consegue, come corollario, che non può ammettersi un sistema sanzionatorio o anche di tipo preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. E’ questo il senso della norma in forza della quale la provincia può emanare l’ordinanza ex art 244 d.lgs 152/06 dopo aver svolto opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento. Il potere di ordinanza affidato all’ente provinciale poggia, dunque, sulla compiuta verifica delle responsabilità relative alla contaminazione di un sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria. Esso non può dirigersi verso il proprietario incolpevole del sito...