/Bonifica dei siti contaminati
Bonifica dei siti contaminati - Articoli Norme Sentenze Pareri legali
Andrea Quaranta propone
consulenze e pareri legali ambientali sulla bonifica dei siti inquinati, in particolare: gestione terre e rocce da scavo, rifiuti e acque di falda emunte; responsabilità ambientale;
compravendita di siti contaminati; siti contaminati dismessi (c.d. brownfields) e
inquinamenti pregressi. Per leggere gli articoli devi
registrarti: per alcuni articoli basta l'iscrizione free, per altri occorre la "Premium", a pagamento, che ti dà accesso anche a tutti gli articoli inseriti nelle sezione free. Per i pareri, a pagamento, la password ti dà accesso ad uno unico parere.
Contatta
Andrea Quaranta se ti occorre un
parere legale o una consulenza in materia di bonifiche.
L’oggettiva responsabilità imprenditoriale
20/02/2013
A distanza di cinque anni dalla celeberrima sentenza n. 1254/07 – con la quale aveva raggiunto il massimo grado di sostenibilità interpretativa del diritto ambientale – il TAR di Catania ha preso le distanze dal suo stesso pensiero, affermando che la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN di Priolo rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale.
Il TAR si è pronunciato anche in materia di acque emunte dalla falda, sostanze non tabellate, MTBE.
Le operazioni di bonifica possono davvero essere considerate un servizio pubblico?
04/02/2013
L’attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito contaminato di interesse nazionale (attraverso l’emunzione delle acque di falda sottostanti l’area industriale) rientra fra quelle in materia di attività obbligatoria ex lege (al ricorrere di determinati presupposti di fatto): pertanto, è disciplinata da fonti di rango primario, è svolta (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti della zona inquinata), mira al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti) e, infine, consiste in attività produttiva e di rilievo economico, con conseguente indubbia qualificabilità come servizio pubblico.
Misure di messa in sicurezza d’emergenza e l'inerzia da parte del ministero
14/11/2012
Il procedimento di bonifica consiste in un iter procedimentale caratterizzato da fasi ben definite e collocate in sequenza propedeutica. In particolare alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza segue l’elaborazione e l’approvazione del piano di caratterizzazione nonché l’avvio della procedura di analisi del rischio. All’esito di tali adempimenti viene redatto e approvato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. All’approvazione del progetto segue, infine, la relativa fase esecutiva. Se continua a persistere una situazione di pericolo immediato derivante dall’accumulo di rifiuti, allora la rimozione di tale cumulo rientra anch’esso nelle attività di messa in sicurezza di emergenza dell’arenile in attesa della bonifica.
La nuuova disciplina in materia di bonifica contiene disposizioni più favorevoli - Cassazione, n.17817/12
15/10/2012
La nuova disposizione di cui all’art. 257 del D.lgs. 152/06, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all’art. 51-bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che viene ridotta l’area dell’illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l’evento poteva consistere nell’inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, l'art. 257 configura il solo evento di danno dell’inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.