
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DELL'ENERGIA
Login (recupera password)
In linea di principio, i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l'atto autorizzativo dell'impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell'opera. Il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all'individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati. L’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. n. 387/03 dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per...
In materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va riconosciuta in linea di principio l’esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono nell’area interessata dalla fonte di pericolo: tuttavia, in una giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa previsione di azione popolare, occorre individuare un criterio atto a differenziare e qualificare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene ambiente. A tale riguardo, da tempo è stato valorizzato il criterio della vicinitas, che non coincide con la proprietà o con la residenza in un’area immediatamente confinante con quella interessata dall’intervento contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla rilevanza dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale che si è formato alla luce della conformazione dell’istituto della conferenza di servizi [...], solo il provvedimento finale con cui si determina l’assetto definitivo della fattispecie ha efficacia esterna direttamente ed autonomamente lesiva, e solo per questo vi è pertanto l’onere dell’immediata impugnazione entro i termini di decadenza. Un comitato, che dimostri di essersi costituito allo scopo di proteggere l’ambiente locale e la qualità della vita dei residenti, e che quindi opera nell’ambito territoriale al fine di proteggere l'ambiente, è legittimato ad agire in giudizio, anche se è privo degli indici di stabilità enucleati dalla giurisprudenza come idonei ad integrare una sua autonoma legittimazione al ricorso. L’allegato X, parte II, sez. IV, del Dlgs. n. 152/06, fissa le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo...
Il silenzio assenso, ex art. 20 L. n. 241/1990, matura sì in caso di infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, ma a condizione che l’amministrazione procedente non abbia provveduto a indire una conferenza di servizi tra le amministrazioni tenute ad esprimersi sul progetto, e ciò anche in ossequio al principio per cui non possono cumularsi due istituti di semplificazione. Il procedimento per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, o comunque l’esito favorevole dell’istanza, non può essere in alcun modo condizionato da qualsivoglia atto di assenso o di gradimento da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.